QUOTE(_Lucky_ @ Apr 8 2011, 02:52 PM)

Scusa, ma quello che scrivono i venditori sui loro siti o sui cartelli esposti nelle loro sedi, per tentare (inutilmente aggiungo ....) di scaricarsi dalle responsabilita' che la legge italiana gli addebita inequivocabilmente, mi entra da un'orecchio e mi esce dall'altro.......
"se il Cliente Utente finale apre il sigillo di garanzia accetta che il rapporto tra utente finale ed il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato "NITAL" sarà solo ed esclusivamente diretto senza il coinvolgimento della XXX "e' una clausola vessatoria priva di alcun fondamento giuridico per il codice italiano. Il venditore "xxx" e'
obbligato a prestare per legge la garanzia dai difetti di conformita' sui secondi 12 mesi dalla data dell'acquisto, sigillo o non sigillo, scatola aperta o scatola chiusa....... ed anche nei primi 12 mesi, se voglio, ho il diritto di rivolgermi direttamente al venditore e non all'assistenza. E' obbligo del venditore provvedere a far eseguire la riparazione e riconsegnarmi il bene conforme al suo utilizzo.....
Il fatto di apporre un sigillo sulle confezioni, pressi utilizzata da molti produttori di elettronica, serve unicamente a tutelare l'acquirente finale sul fatto che il contenuto della confezione e' stato verificato in fabbrica, e nessuno ha potuto asportare qualcosa magari nei magazzini della dogana, dei distributori o degli addetti al trasporto.
Rimando al dlgs 206/2005 e successive modificazioni (Codice del consumo)
- all'art. 130 - Diritti del consumatore, è scritto (riassumo) che il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità del bene acquistato, intendendosi per prodotto conforme (art. 129) ogni bene idoneo all'uso per cui servono prodotti dello stesso tipo, tenuto conto anche di quanto dichiarato dal produttore, dal venditore e dai messaggi pubblicitari. In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto senza spese, a seconda dei casi, al ripristino o alla sostituzione del bene non conforme, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto;
- art 132 - Termini. L'azione può essere esercitata entro due anni dalla consegna del bene e due mesi dalla scoperta del difetto. Onere della prova: fino a sei mesi il difetto emerso si presume esistente al momento della consegna, salvo prova contraria; oltre, l'onere della prova è invertito ed è a carico dell'acquirente che deve dimostrare come il difetto sia di fabbricazione.
- art. 133 Garanzia convenzionale - E' discrezionale e vincola le parti nei termini da essa indicati. Non limita in alcun modo i diritti sanciti dagli articoli precedenti che sono imperativi.
Detto ciò, circa la fattispecie in esame, ti rispondo invitandoti ancora una volta a leggere con attenzione quanto scritto:
- Nital è terza rispetto al rapporto di compravendita: offre garanzia nei termini indicati e assume obblighi solo ed esclusivamente in virtù della garanzia convenzionale offerta (esulano qui gli obblighi assunti da Nital come distributore Nikon e quelli a carico della Nikon stessa in qualità di produttore, responsabilità disciplinata da altri articoli del citato Codice del Consumo). Ne consegue che non trovo contraddizioni rispetto alla frase da te sottolineata: il venditore dice che, circa la garanzia convenzionale Nital, se attivata, lui non centra nulla nel rapporto tra l'acquirente e Nital;
- gli obblighi del venditore sono invece, qualora sia questo il caso, al ripristino della conformità del bene che avviene sì a sue spese, ma presso tecnici di SUA fiducia; qualora poi la merce presentasse dei difetti, che non limitino beninteso la funzionalità del bene acquistato, conoscibili dal cliente al momento dell'acquisto (ad esempio perchè la scatola è stata aperta e il prodotto visionato), si presumono da questi accettati (esempio difetti meramente estetici)
- va tenuto infine ben presente l'onere della prova: dopo 6 mesi dalla consegna del bene è l'acquirente consumatore che deve provare l'esistenza del difetto in origine; le garanzie offerte dal produttore/distributore agiscono normalmente in maniera più tutelante per l'acquirente
Sottolineo infine che il produttore/distributore non è tenuto a rilasciare garanzia, salvo gli obblighi connessi alla bontà progettuale del prodotto (fungibilità, pericolosità, eccetera). La garanzia convenzionale da questi rilasciata è a tutela dell'acquirente, che ha una controparte più affidabile e che per la durata della garanzia non ha l'inversione dell'onere della prova, e del venditore stesso, che, ferma la responsabilità assunta per legge, può, senza spese, rivolgersi al produttore/fornitore per gli eventuali difetti.
Non sono stato coinciso,

ma spero di essere stato chiaro nel mio pensiero.
Saluti