QUOTE(kin8 @ Nov 22 2012, 10:34 AM)

Spero tu non stia parlando per esperienza personale, diversamente il negoziante ti ha fregato! Il Codice del Consumo (Decreto legislativo 206 del 6 settembre 2005) parla chiaro, sta a noi svegliarci un pò e non farci aggirare da negozianti disonesti o semplicemente pigri. Evitiamo di diffondere informazioni approssimative, la normativa esiste...e il commerciante non decide proprio niente (o quasi).
Piccola correzione: il termine di 8 gg per segnalare il vizio del prodotto al venditore faceva riferimento alla vecchia legislazione in materia (Codice Civile, art. 1490 e seguenti). Dal 2005, con le nuove normative europee il termine è di 60 gg, come puoi leggere nel Codice del Consumo.
Saluti a tutti, facci sapere
Spero con questo estratto di chiarirti un po' le idee, visto che di questi argomenti me ne intendo "un pochino"...
come vedi la sostituzione solo per delle macchie sul sensore (ed è questo il caso discusso in questo thread) non è così facile da ottenersi.
La puoi ottenere (forse...., sicuramente hai più possibilità), secondo la mia modesta opinione, solo nel momento in cui dopo qualche invio in assistenza, il difetto non scompare.
Buona Lettura.
"Va ricordato, comunque, che la scelta del consumatore non è insindacabile, essendo soggetta a dei limiti. La legge concede innanzitutto al consumatore una prima opzione o alternativa: può chiedere la riparazione o la sostituzione, in entrambi i casi senza spese. Se però il difetto è lieve e facilmente riparabile in modo tale da ripristinare la completa integrità del prodotto e con una spesa decisamente inferiore al prezzo pagato, il consumatore non può chiedere la sostituzione, a meno che la riparazione non comporti “notevoli inconvenienti per il consumatore” oppure non sia effettuata “entro un congruo termine… tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene”. Bisognerà quindi verificare caso per caso tali circostanze.
Solo successivamente la legge prevede, come ulteriore alternativa, il diritto del consumatore al rimborso del prezzo, ma alle seguenti condizioni:
• la riparazione e la sostituzione sono impossibili;
• il venditore non ha provveduto alla riparazione (o alla sostituzione) entro “un congruo termine”;
• la riparazione o la sostituzione hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Dalla formulazione legislativa appare quindi abbastanza chiara la scala dei diritti del consumatore all’atto della denuncia del difetto, più esattamente della “non conformità” del prodotto:
• deve accettare la riparazione se il difetto è lieve, se è poco costosa e se rende il prodotto completamente “conforme”;
• deve accettare la sostituzione se la riparazione è impossibile o troppo costosa, oppure se non è fatta entro un congruo termine, oppure, infine, se arreca notevoli inconvenienti;
• può chiedere il rimborso del prezzo soltanto quando i precedenti rimedi non sono possibili o non vanno a buon fine. In alternativa, può chiedere anche, a sua scelta, un parziale rimborso del prezzo, anzi la legge stabilisce il diritto al solo rimborso parziale del prezzo quando il difetto è di lieve entità e “non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione”.