QUOTE(bergat@tiscali.it @ Aug 13 2010, 10:20 AM)

Questo ha una valenza per beni immobili e dura 24 mesi anche dal rogito, ma per un bene mobile e soggetto a scrap o deperimento, potrei riportare una manciata di immondizia e dire che quello è che mi resta del prodotto(non prevedendo la legge, il medesimo stato d'uso della vendita, durante la resituzione.... Se ho acquistato del prosciutto che ho poi mangiato cosa gli riporto?

)
La revocatoria immobiliare ha risvolti particolari che ora evito di elencare per non andare ot. L'azione revocatoria, chiamiamola "normale", disciplinata dall'art.67 della Legge fallimentare, ha valenza per qualsiasi tipo di bene e pagamento, ivi compresi i versamenti sui c/c bancari del fallito (ovviamente anche qua ci sono sfaccettature che nel nostro caso non interessano).
In particolare, con riferimento a quello di cui stiamo parlando, la revocatoria riguarda gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un
quarto ciò che a lui è stato dato o promesso se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
La revocatoria non riguarda il bene in sè e per sè, quanto il pagamento dello stesso, per cui se hai acquistato qualcosa che non possiedi più perchè smarrito, rotto, rivenduto ecc... lo ripaghi.
Ti preciso che non parlo di questo a vanvera ma grazie alla mia esperienza professionale, visto che dal 1982 collaboro col magistrato civile in qualità di curatore fallimentare (al mio attivo ho oltre un centinaio di incarichi, senza considerare l'affiancamento con mio padre che, prima di me, ha esercitato questa professione).
Nella pratica ti dico con certezza assoluta che mai e poi mai un curatore si assume la responsabilità di omettere azioni revocatorie quando se ne ravvisino i presupposti stabiliti dalla legge, che nel nostro caso sono:
1. verifica che l'operazione è stata effettuata nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento
2. verifica che il valore del bene è superiore al 125% di quanto è stato pagato (e per una D3 a 1.300 euro direi che ci siamo)
3. verifica che l'acquirente del bene non era a conoscenza dello stato d'insolvenza dell'azienda (e qua mi sembra che la situazione sia stata esplicitamente dichiarata dal titolare)
Le conseguenze per l'acquirente sono sempre e comunque deleterie, perchè anche qualora sia in grado di dimostrare il contrario relativamente ai punti 1. e 2. (il punto 1. è, se del caso, inopinabile) va incontro a grane e spesso a cause legali.
Ne vale la pena???
Saluti
Ale
Saluti
Ale