QUOTE(gigiclik @ Jun 21 2007, 05:17 PM)

Forse c'è stato un po di confusione quindi preciso:
Ribadisco che i contratti si fanno nero su bianco o con scrittura privata controfirmata da entrambi le parti o registrata (nel caso di affitti di immobili) o dal Notaio (nel caso di vendita beni immobili). Nel caso di beni mobili come (padelle, quadri, etcc..) la vendita si fa diretta se in presenza con scambio diretto e comunque in questi casi io mi sono sempre fatto fare una dichiarazione di proprietà per acquisto scritta nella quale vengono trascritte, caratteristiche, stato d'uso, matricola e dati del possessore con allegati copia del documento e codice fiscale (non si sa mai).
Mel caso di acquisto tramite internet fra privati, la scrittura non si può fare ma tramite email richiedo sempre tutti i dati del venditore con la dicitura per esteso che il lui mi sta vendendo tale oggetto, numeri di telefono per poterlo richiamare, dati dettagliati dell'oggetto (in modo da potere verificare se è di import. o no e fotografie dell'oggetto stesso con evidenziato il numero di matricola). Tutto questo, dopo la mia conferma di acquisto, mandato via email già diventa di per se una sorta di contratto che verrà stampato da entrambi e che comunque resterà traccia in rete.
Salute Gigiclick
premetto che mi permetto la puntalizzazione ai fini della sezione usato di questo Forum.
invito a rileggere l'art. 1350 CC a norma del quale solo i beni o i diritti in esso elencati hanno necessità, a pena di nullità, di essere negoziati in forma scritta
TUTTI gli altri possono essere negoziati con contratto avente anche pura forma orale
lo scambio del bene e il pagamento del prezzo sono obbligazioni derivanti dal contratto e quindi successive alla conclusione dello stesso
il contratto esiste ed è valido già al momento della convergenza del consenso manifestato dai contraenti in qualsiasi modo,anche in forma orale ed obbliga il venditore alla consegna del bene e l'acquirente al pagamento del prezzo pattuito
tanto è vero che si può citare in giudizio la parte inaddempiente (obbligare il venditore alla conegna del bene) o richiedere decreto ingiuntivo ( per obbligare l'acquirente al pagamento del prezzo): il contratto si è perfezionato quindi ben prima dello scambio fisico in addempimento alle obbligazioni assunte.
lo dico appunto ai fini di un corretto e legale comportamento ad esempio nella sezione usato
se il l'utente/venditore Caio inserisce un topic di vendita con piena descrizione del prodotto nikon in vendita, ne indica il prezzo,mette come contatto un'utenza telefonica....e poi riceve una telefonata dall'utente/compratore Tizio il quale accetta in toto le condizioni proposte da Caio....il contratto si è perfezionato ed è pienamente valido fin da questo istante
ed obbliga Caio alla consegna del prodotto Nikon a Tizio i quale a sua volta dovrà pagare il prezzo a Caio
Caio non potrà più accettare adesione di acquisto da parte di altri utenti...anche se dovessero blandirlo con un prezo maggiore e Tizio sarà obbligato a pagare il prezzo....anche se 10 minuti dopo dovesse trovare un nuovo topic in cui il medesimo prodotto Nikon viene offerto da altro utente a prezzo inferiore
Caposaldo di tutto il nostro sistema normativo è che non è possibile invocare l'ignoranza della legge per evitare le conseguenze di una propria condotta illecita e questo tanto in campo civilistico quanto penalistico.
Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
grazie
M.