No, non é corretto, come tante cose dette in tele!
Vi riporto un utilissimo estratto dal sito Tau Visual:
NON OCCORRE ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE:
- Se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell'ambito della sfera della sua notorieta', e con fini di informazione. Ai fini informativi e di cronaca, cioe', il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) puo' essere pubblicato senza necessità del consenso della persona ritratta.
La Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi valida solo se la "notorietà" della persona in oggetto è riferita al contesto dove avviene la pubblicazione.
Inoltre, sempre la Cassazione evidenzia come il prevalente fine di lucro annulli questa concessione (quindi: bene per i fini informativi, come articoli di cronaca e pubblicazioni librarie, no nei casi di merchandising o pubblicita').
- Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. E il caso, ad esempio, dei trattati medici, o di patologia, o di antropologia. Ovviamente, dato che l'immagine non deve essere lesiva della dignita' della persona ritratta, anche in questo caso la persona puo' opporsi, o richiedere la non riconoscibilità del volto.
- Se la pubblicazione e' motivata da fini di giustizia o polizia. Ecco come immagini di cittadini non pubblici, divengano lecitamente pubblicabili.
- Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto. Attenzione: NON sono liberamente pubblicabili i ritratti eseguiti in luoghi pubblici, ma le immagini che, avendo come soggetto principale il luogo pubblico, o l'avvenimento pubblico, incidentalmente riportino come riconoscibili anche i volti di persone li' presenti.
Si tenga presente che sono vietate le riprese di obiettivi militari (stazioni, aeroporti, caserme, ecc.), di materiali bellici e proprietà di Esercito, Marina, Aeronautica, ecc., e dei loro appartenenti in servizio (da un regolamento interno dei Carabinieri).
Al di la di queste restrizioni, comunque, non esiste alcuna legge che vieti di fotografare i privati.
Capita quotidianamente il caso per il quale dei privati ritratti in occasione di pubbliche manifestazioni si ribellino all'idea di essere stati ripresi, ed impongano la loro volonta', fino al limite di impadronirsi del rullino o della scheda di memoria, o di pretendere di distruggerli.
Questa situazione e', legalmente parlando, un abuso. Il fotografo spesso tende a subire, sia quando non si senta sicuro del suo diritto, sia quando l'interlocutore... sia piu' grosso di lui.
In realta', per Legge, la ripresa dei privati non e' proibita, mentre lo puo' essere la pubblicazione del ritratto.
Quando, tuttavia, questo "ritratto" non e' un primo piano, ma un'immagine di un momento pubblico, all'interno della quale sia riconoscibile una persona, la fotografia diviene anche pubblicabile senza il consenso del ritratto. In sostanza, se il soggetto della fotografia e' l'avvenimento e non la persona, come, ad esempio, la manifestazione studentesca, o un momento delle corse dei cavalli all'Ippodromo, ed - all'interno dell'immagine - sono riconoscibili delle persone, costoro non possono accampare alcun diritto in nome della Legge sul diritto d'autore.
Attenzione!!! Nessuno di questi casi, tuttavia, risulta applicabile se l'immagine in oggetto e' in qualche modo lesiva della dignità della persona ritratta.
Ciao!
Fabrizio
QUOTE(alutec @ May 24 2006, 05:11 PM)
Ne hanno parlato in tele qualche giorno fa, solo personaggi pubblici (VIP) altrrimenti ci vuole il permesso o liberatoria che dir si voglia.