QUOTE(giuliocirillo @ Mar 3 2015, 12:08 AM)

NO....non con P.IVA al regime dei minimi......in questo caso si paga solo sul fatturato....senza nessuna quota minima.
Quindi guadagni 0 paghi 0.
ciao
hai ragione! nel nuovo regime dei minimi non si paga più il minimo obbligatorio, ma il contributo è applicato agli utili effettivamente percepiti.questa è una cosa molto interessante in quanto visto che non si è neanche obbligati alla tenuta dei libri contabili ne soggetti agli studi di settore, direi che l'unico costo fisso è quello dell'apertura della p.iva.
per fare un po di chiarezza ho trovato questo articolo con tutte le info al riguardo:
1) Rientra nel nuovo regime agevolato chi esercita un'attivita' individuale nel 2015 (sia che si tratti di nuova attivita', sia che si tratti di attivita' gia' esistente), fintanto che il fatturato non supera i 15.000 euro all'anno (nel caso del fotografo), o il 40.000 euro (nel caso del fotonegoziante).
In ogni caso, i compensi a collaboratori non devono eccedere i 5.000 euro all'anno e il valore storico delle attrezzatura - anche se prese in leasing - non deve superare i 20.000 euro totali.
2) Se si hanno redditi di lavoro dipendente o assimilato (compresi i redditi da pensione), si puo' restare minimi solo se il reddito prodotto con la propria attivita' personale (cioe' il reddito da fotografo, per capirci) e' superiore all'altro reddito (quello da dipendente).
Non si considera questo sbarramento se viene cessata l'attivita' dipendente, o se la somma di entrambe i redditi non supera i 20.000 euro.
Si tratta di fatto del modo con cui viene applicata l'agevolazione fiscale per chi ha davvero poco reddito, ma la si "sterilizza" per chi ha una attivita' prevalente di altro genere, ed apre quella fotografica come secondaria.
In pratica, non viene favorito il doppio lavoro (che resta possibile, ma l'attivita' secondaria non e' oggetto di agevolazione)
3) Inoltre, rientra nel nuovo regime dei minimi anche chi - avendo gia' una propria attivita' personale (non societa', solo ditte individuali e liberi professionisti) rientrava nei limiti indicati qui sopra (al punto 1) nell'anno precedente a quello considerato per l'agevolazione.
Per capirci, l'agevolazione si applica nel 2015 se i limiti non erano superati nel 2014.
4) Nel regime agevolato le imposte dirette (Irpef) vengono sostituite da una tassazione forfaittaria del 15%.
5) L'imposta sostitutiva (15%) rimpiazza l'Irpef, e viene calcolata sulla base di una percentuale forfaittaria di redditivita'.
In pratica, NON si sottraggono le spese dai ricavi, ma si indica come imponibile una percentuale dei compensi fatturati.
Nel caso dell'attivita' fotografica (codice 74.20.19), la percentuale tassata e' del 78% - quindi, viene riconosciuta una deduzione forfaittaria del 22%.
Per capirci: se fatturi 10.000 euro all'anno, 7.800 euro vengono tassati al 15%.
6) Se l'attivita' e' davvero una nuova attivita' (e non la prosecuzione di un'altra gia' esistente, e se non hai svolto attivita' in proprio nei 3 anni precedenti), iniziando l'attivita' a partire dal 1.1.2015, per l'anno di apertura piu' altri due la tassazione e' ridotta di un terzo.
Quindi, in questo caso l'imposta del 15% viene pagata sui due terzi dell'importo altrimenti imponibile.
7) Chi fino al 2014 si avvaleva del regime di superminimo, continua ad applicarlo fino alla scadenza che gli competeva (quindi, 5 anni da inizio attivita', prorogabili fino al raggiungimento di 35 anni di eta', nel caso fosse piu' giovane).
Questo significa che anche chi ha aperto entro il 2014 una nuova attivita', puo' (se lo vuole) rientrare ancora nel regime dei superminimi al 5%, e continuare - anche dopo che con il 2015 quel regime sara' abrogato per le nuove attivita' - ad applicare il regime 5% fino alla sua scadenza naturale.
8) Il limite di applicazione del nuovo regime agevolato 2015 non ha piu' un tetto standard di 30.000 euro annui di ricavi, ma varia dai 15.000 (attivita' professionali) ai 40.000 euro (commercio all'ingrosso) di ricavi, secondo tabelle agganciate al tipo di attivita'. Se si esercitano piu' attivita', ci si riferisce al valore piu' alto.
Per l'attivita' fotografica, attualmente il limite di compensi fatturati in un anno e' di 15.000 euro, ed il coefficente di redditivita' e' del 78% (cioe' viene tassato il 78% di quanto fatturato)
9) La durata del regime agevolato non e' piu' limitata a 5 anni (comunque prorogati fino ai 35 anni di eta', per i piu' giovani), ma si estende indefinitamente fintanto che si mantengono i limiti di incassi e spese previsti dalla legge (o, per meglio dire, fino a quando una nuova Legge di Stabilita' non dovesse cambiare nuovamente le carte in tavola).
10) Nel nuovo regime agevolato, e' "tollerata" l'esistenza di costi per collaboratori, associati in partecipazione, dipendenti, fino ad un massimo di 5.000 euro all'anno.
11) Nel nuovo regime agevolato il costo complessivo lordo dei beni strumentali impiegati (fatta esclusione per gli immobili) non deve superare i 20.000 euro.
12) Rientrando nel nuovo regime agevolato, si resta fuori campo iva, non si paga Irap, non si e' obbligati alla dichiarazione Iva ne' alla tenuta di libri contabili e, cosa piu' significativa, non si e' soggetti a Studi di Settore.
13) Se si e' liberi professionisti, e' confermata la non applicazione della ritenuta d'acconto.
14) Per quanto riguarda i contributi INPS, NON si applica il minimale obbligatorio, ma il contributo e' calcolato sugli utili effettivamente percepiti.
Questo, ed e' una novita', vale anche per le attivita' di impresa (artigiani), che NON sono piu' tenute, come invece avveniva con il regime dei superminimi (5%) a pagare i contributi minimali. Pagano i contributi INPS in proporzione al reddito, senza fissi, tutti i minimi, sia imprese che professionisti (purche' iscritti all'INPS e non a casse particolari, agganciate agli Ordini).
Attenzione, pero': affinche' venga applicato il nuovo "modo" di versare i contributi da artigiano rapportati al reddito e senza minimali, se rientri nella casistica dei minimi devi effettuare un'esplicita comunicazione all'Inps entro il 28 febbraio di ciascun anno o - per l'anno in corso - NON sarai ammesso al beneficio e dovrai versare i contributi rispettando il minimale fisso.
15) Fermo restando, come gia' detto, che chi e' gia' in regime di superminimo al 5% puo' continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale della sua agevolazione, chi invece inizia nel 2015 una nuova attivita' (non prosecuzione di altre, e senza aver esercitato nel triennio precedente) rientra nel regime dei nuovi minimi, ma il reddito imponibile viene ridotto di un terzo (e quindi si gode di uno sconto del 33% sull'imposta sostitutiva, per tre anni).