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belt
Intanto un saluto a tutti è tanto che vi seguo e finalmente mi sono deciso a partecipare attivamente alle discussioni.
Il mio quesito è molto semplice: quali sono i canali, ammesso che esistano, per poter proporre i nostri lavori che spesso mi sembrano di ottimo livello ad un eventuale controparte commerciale.
Naturalmente cercando formule alternative alla partita iva che mi sembra piuttosto onerosa e più calzante per un'attività continuativa.
Vi ringrazio anticipatamente.
Un saluto
ludofox
Forse sto per dire una stupidaggine, ma credo che l'unica modalità legale di vendere è essere un professionista/commerciante.
Quindi con Partita IVA.

A presto!

ludofox
oesse
si puo' usare il cdice fiscale per vendere se sporvvisti di partita iva

.oesse.
giodic
Ciao a tutti,

fermo restando il fatto che le risposte precedenti sono in parte sicuramente vere, prenderei in considerazione il fatto che, dato che le fotografie, se non sbaglio, sono considerate "prodotti dell'ingegno" al pari di un quadro o di un altro prodotto artigianale, potrebbero esserci delle modalità di vendita semplificate dal punto di vista fiscale (bisognerebbe informarsi sulle normative fiscali in proposito).

In ogni caso, forse il modo più semplice per vendere le proprie immagini è quello di farsi rappresentare da una delle agenzie fotografiche cosiddette di stock, che provvedono a commercializzare i tuoi lavori, ricompensandoti con una royalty al netto delle ritenute fiscali (come "sostituti d'imposta"), senza che tu debba aprire partite IVA o altro.

Per esperienza personale e sempre che tu abbia un archivio fotografico abbastanza corposo e vario, oltreché di qualità adeguata ed in linea con le esigenze dell'agenzia a cui ti rivolgi, questa è la maniera più tranquilla e sicura (dal punto di vista della serietà del rapporto di lavoro) per vendre le proprie fotografie.
outback
La domanda è semplice, la risposta purtroppo molto meno. Cercherò di riassumere e semplificare. L'esercizio "ABITUALE" di una professione necessita di una posizione IVA attiva con relativi adempimenti burocratici e fiscali (registri,dichiarazioni ecc.ecc). Non solo, in base alle vigenti norme, al fotografo professionista si applicano gli studi di settore per cui, in estrema sintesi, si DEVE dichiarare un reddito annuo minimo fissato appunto dai citati studi settore. se non lo si raggiunge o non lo si dichiara SCATTA AUTOMATICAMENTE l'accertamento fiscale da parte dell'autorità competente e spetterà al contribuente provare che non si è percepito il reddito in questione e non al fisco dimostrare il contrario (inversione dell'onere della prova).
Se l'esercizio dell'attività professionale è OCCASIONALE, le cose sono potenzialmente e sottolineo potenzialmente, diverse e regolate come segue: non è obbligatoria la partita IVA ma è sufficiente il cod.fiscale. La fattura è sostituita da una RICEVUTA che dovrà necessariamente indicare che si tratta di prestazione occasionale e in calce riportare quanto segue--------- Prestazioni fuori campo IVA ai sensi art.5 DPR663 del 26-10-72 e successive modificazioni ed integrazioni. Il reddito percepito nell'anno andrà inserito in dichiarazione fiscale annuale come redditi da prestazioni occasionali.
Sembrerebbe la soluzione ideale per quanto l'amico aspirante fotografo chiede ma....... NON E' COSI. Tutto ruota intorno al significato che il legislatore attribuisce al termine OCCASIONALE e che si discosta di molto da quello d'uso comune. Noi intendiamo occasionale come non sistematico che succede di tanto in tanto ecc ecc.
Per la legge fiscale occasionale vuol dire : che succede una volta sola e che assolutamente non lo cercavo. ad es. un amica estetista che conosce la mia passione per la fotografia mi chiede di scattare alcune immagini che serviranno a pubblicizzare il suo nuovo negozio. si tratta di prestazione occasionale in quanto non cercavo lavoro come fotografo, non ho chiesto io all'amica di fare le fotografie. insomma, di fatto faccio altro o nulla ma non cerco incarichi da fotografo e soprattutto nell'anno di ricevute per attività fotografiche occasionale ne emetterò solo una!!
Non è MAI considerata occasionale la prestazione (anche se episodica o al limite anche unica) che viene CERCATA ad esempio mettendo sul biglietto da visita :Pippo Pluto fotografo, oppure ancor peggio se si dispone di un sito Web dove si espongono proprie immagini e si pubblicizza la proprio capacità professionale.
DURA LEX SED LEX dicevano i latini.
In parole povere: per la norma fiscale italiana o si è professionisti o non si lavora. Lo status di professionista ( o lavoratore autonomo) non dipende dalle quantità di lavoro svolto ma dalla sua ricerca abituale anche se non esclusiva (faccio anche un altro lavoro o sono studente)
A disposizione per eventuali approfondimenti.
Mario
Gefry
QUOTE (giodic @ Feb 4 2005, 02:41 PM)
Ciao a tutti,

fermo restando il fatto che le risposte precedenti sono in parte sicuramente vere, prenderei in considerazione il fatto che, dato che le fotografie, se non sbaglio, sono considerate "prodotti dell'ingegno" al pari di un quadro o di un altro prodotto artigianale, potrebbero esserci delle modalità di vendita semplificate dal punto di vista fiscale (bisognerebbe informarsi sulle normative fiscali in proposito).




In effetti di questa possibilita ne ho sentito parlare pure io ma nessuno mi ha dato un informazione piu detaglita........forse l'unica soluzione è passare a un centro CAFF


Non credo che tutti quelli che vendono qudtri siano professionisti o lo facciano pre professione......forse lo fanno tutti sottobanco ma mi sembra strano dry.gif


Anche io vorrei vendere un po di stampe ma vorrei farlo in maniera regolare senza rischiare per 4 lire unsure.gif
gio
QUOTE (outback @ Feb 4 2005, 03:19 PM)
La domanda è semplice, la risposta purtroppo molto meno. Cercherò di riassumere e semplificare. L'esercizio "ABITUALE" di una professione necessita di una posizione IVA attiva con relativi adempimenti burocratici e fiscali (registri,dichiarazioni ecc.ecc). Non solo, in base alle vigenti norme, al fotografo professionista si applicano gli studi di settore per cui, in estrema sintesi, si DEVE dichiarare un reddito annuo minimo fissato appunto dai citati studi settore. se non lo si raggiunge o non lo si dichiara SCATTA AUTOMATICAMENTE l'accertamento fiscale da parte dell'autorità competente e spetterà al contribuente provare che non si è percepito il reddito in questione e non al fisco dimostrare il contrario (inversione dell'onere della prova).
Se l'esercizio dell'attività professionale è OCCASIONALE, le cose sono potenzialmente e sottolineo potenzialmente, diverse e regolate come segue: non è obbligatoria la partita IVA ma è sufficiente il cod.fiscale. La fattura è sostituita da una RICEVUTA che dovrà necessariamente indicare che si tratta di prestazione occasionale e in calce riportare quanto segue--------- Prestazioni fuori campo IVA ai sensi art.5 DPR663 del 26-10-72 e successive modificazioni ed integrazioni. Il reddito percepito nell'anno andrà inserito in dichiarazione fiscale annuale come redditi da prestazioni occasionali.
Sembrerebbe la soluzione ideale per quanto l'amico aspirante fotografo chiede ma....... NON E' COSI. Tutto ruota intorno al significato che il legislatore attribuisce al termine OCCASIONALE e che si discosta di molto da quello d'uso comune. Noi intendiamo occasionale come non sistematico che succede di tanto in tanto ecc ecc.
Per la legge fiscale occasionale vuol dire : che succede una volta sola e che assolutamente non lo cercavo. ad es. un amica estetista che conosce la mia passione per la fotografia mi chiede di scattare alcune immagini che serviranno a pubblicizzare il suo nuovo negozio. si tratta di prestazione occasionale in quanto non cercavo lavoro come fotografo, non ho chiesto io all'amica di fare le fotografie. insomma, di fatto faccio altro o nulla ma non cerco incarichi da fotografo e soprattutto nell'anno di ricevute per attività fotografiche occasionale ne emetterò solo una!!
Non è MAI considerata occasionale la prestazione (anche se episodica o al limite anche unica) che viene CERCATA ad esempio mettendo sul biglietto da visita :Pippo Pluto fotografo, oppure ancor peggio se si dispone di un sito Web dove si espongono proprie immagini e si pubblicizza la proprio capacità professionale.
DURA LEX SED LEX dicevano i latini.
In parole povere: per la norma fiscale italiana o si è professionisti o non si lavora. Lo status di professionista ( o lavoratore autonomo) non dipende dalle quantità di lavoro svolto ma dalla sua ricerca abituale anche se non esclusiva (faccio anche un altro lavoro o sono studente)
A disposizione per eventuali approfondimenti.
Mario


Ciao Mario,
ti vedo ferrato sull'argomento, grazie per l'intervento.
Volevo farti una domanda: per Occasionale intendi anche una Collaborazione Non Continuativa? Di questa, se ben ricordo, è possibile usufruirne per al massimo 3 volte l'anno.
Cosa succede se sul sito (ad esempio) non ci scrivo che sto cercando lavoro come fotografo?
Tutto questo di cui stiamo parlando è applicabile per qualsiasi tipo di consulenza?

Ciao
Giorgio
morgan
QUOTE (oesse @ Feb 4 2005, 12:29 PM)
si puo' usare il cdice fiscale per vendere se sporvvisti di partita iva

.oesse.

Confermo, a me è capitato, ed è bastato il codice fiscale!!! Pollice.gif Pollice.gif

Saluti

Franco
morgan
QUOTE (outback @ Feb 4 2005, 03:19 PM)

Se l'esercizio dell'attività professionale è OCCASIONALE, le cose sono potenzialmente e sottolineo potenzialmente, diverse e regolate come segue: non è obbligatoria la partita IVA ma è sufficiente il cod.fiscale.

Mario

Come nel mio caso Pollice.gif Pollice.gif

Saluti

Franco
Gabriele Lopez
Ciao,

..in realtà il termine di prestazione occasionale è vincolato da un limite di tempo e di paga..ad esempio non più di 30 giorni durante l'anno o tot euro di fatturazione...non so dirti se le cose variano da ditta a ditta ma questo te lo può dire il tuo eventuale acquirente.

In questo caso dovrai emettere una dichiarazione che testimonia lo stato di prestazione occasionale (sempre se sei nei suddetti limiti) e il tuo ricavo, a cui andrà sottratta l'IVA. Questo documento fungerà da fattura pur non disponendo di P.Iva e la vera e propria fattura che ti verrà poi consegnata dal tuo "cliente" andrà presentata nella dichiarazione dei redditi a fine anno..

Per i canali di vendita, i soliti...riviste, se vuoi proporre un determinato tipo di servizio, o agenzie di stock, a Milano ce ne sono molte..

Ciao!
Gefry
Il limite temporale dovrebbe esser di 30 gg e qullo in € di 2.500,00 annui.


Il problema non sorge con una ditta o un ente, il problema sorge con un privato a cui vendi la tua stampa....non puoi certo pretendere che ti invi una ricevuta del versamento della ritenuta d'acconto dry.gif


Un giorno o l'altro devo decidermi di passare da questo benedetto CAFF o da un commercialista e chiedergli come fare per vendere una stampa o come fanno i pittori quando vendono un quadro......o una qualunque persona quando vende qualcosa che scaturisce dal suo ingegno...statuine, pizzi, ricami oc he ne so io

Ciao

Gerry

P.S. sul problema vendite stampe e relativa ricevuta avevo apreto piu post a su vari forum ma non ho mai cavato un ragno dal buco.....notizie generali, sentito dire....ecc ma non qualcosa di certo
outback
Vedo che l'argomento appassiona ma la confusione è alta. Non è ovviamente possibile in questa sede sviscerare ogni aspetto anche perchè i vari post introducono argomenti estranei al quesito iniziale. Vediamo di togliere qualche dubbio.
1) Nel mio post precedente distinguevo tra prestazioni occasionali ed abituali; la distinzione vale per TUTTE le attività, non solo per quella di fotografo.
2) Controparte privato o soggetto con partita IVA: non voglio fare un trattato sulla ritenuta d'acconto ma viste le "opinioni" che qualcuno ha inserito una precisazione si impone. La ritenuta d'acconto viene applicata SOLO a clienti con partita IVA quindi non ai privati. Anche alle prestazioni tra professionisti NON si applica la ritenuta d'acconto in quanto il professionista per la legge tributaria NON E' SOSTITUTO D'IMPOSTA e quindi non è tenuto ad operare direttamente la ritenuta e poi versarla all'erario. Il fatto che la ricevuta rilasciata al privato non contempli la ritenuta d'acconto mentre quella rilasciata al sostituto d'imposta si non cambia i termini del problema iniziale; vediamo un esempio.
caso A) Prestazione OCCASIONALE a privato: ricevuta senza IVA e senza ritenuta d'acconto quindi se ad esempio chiedo 1000 € il privato pagherà 1000 e il fotografo occasionale inserirà nella dichiarazione fiscale 1000 e su quelle pagherà le tasse.
caso cool.gif Prestazione occasionale a soggetto IVA (non un professionista ma una società): ricevuta senza IVA ma con ritenuta d'acconto quindi chiedo 1000€, il fotografo incasserà 840 € ( 1000 meno il 20% di ritenuta acconto). Il "cliente" verserà per conto del fotografo occasionale all'erario 160€ entro il giorno 20 del mese successivo al pagamento della notula. In sede di dichiarazione il fotografo inserirà 1000 tra i ricavi occasionali, 160 tra le ritenute operate e come tasse pagherà solo la differenza tra l'importo complessivo e 160€.
caso C) Fotografo professionista: prestazione a privato: FATTURA (non ricevuta) con IVA ma senza ritenuta d'acconto quindi 1000 +IVA 200. non chirirò certo in questa sede come il professionista deve comportarsi dal punto di vista fiscale perchè ovviamente lo sa o lo saprà per lui il suo commercialista od il CAF, centro di assistenza fiscale, (non CAFF)
Caso D) fotografo professionista prestazione a soggetto IVA (non professionista): Fattura con IVA e ritenuta acconto, quindi nell'esempio 1000€ imponibile+200€Iva-200€ RA come si evince dai numeri la ritenuta acconto non si applica all'IVA.
Troppo lungo e complesso dibattere in questa sede sulla cessione delle opere d'ingegno ed i diritti d'autore. basti sapere che sono ampiamente tutelati dalla legge e
che la normativa da applicare è diversa a seconda di chi cede l'opera stessa. A solo titolo esemplificativo un conto è la vendita di un quadro da parte di un'antiquario ben altra cosa la vendita dello stesso da parte del pittore.
Ora basta, altrimenti sarò costretto ad emettere fattura (ovviamente con IVA essendo professionista) a tutti gli iscritti del forum!!:))))))))))))) smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif
cratty
QUOTE (outback @ Feb 4 2005, 07:16 PM)
Vedo che l'argomento appassiona ma la confusione è alta.
1) Nel mio post precedente distinguevo tra prestazioni occasionali ed abituali; la distinzione vale per TUTTE le attività, non solo per quella di fotografo.
2) Controparte privato o soggetto con partita IVA: non voglio fare un trattato sulla ritenuta d'acconto ma viste le "opinioni" che qualcuno ha inserito una precisazione si impone. La ritenuta d'acconto viene applicata SOLO a clienti con partita IVA quindi non ai privati. Anche alle prestazioni tra professionisti NON si applica la ritenuta d'acconto in quanto il professionista per la legge tributaria NON E' SOSTITUTO D'IMPOSTA e quindi non è tenuto ad operare direttamente la ritenuta e poi versarla all'erario. ...............

Scusa ma non è come dici!

Il SOSTITUTO d’imposta (artt. 23 e 29 DPR 600/73):
Società di capitali, società di persone, associazioni senza personalità giuridica tra persone fisiche per esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello stato, società ed enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello stato limitatamente alle loro sedi fisse in Italia, enti pubblici e privati diversi dalle società, le persone FISICHE che esercitano imprese commerciali, agricole e familiari o che esercitino arti o professioni, condominio e sono effettuate dall’amministratore.

Il SOSTITUITO d’imposta possono essere sia i soggetti sopra elencati, sia le persone fisiche non esercenti imprese o arti e professioni.

Detto questo il sostituto d’imposta quando eroga alcuni tipi di reddito (*) è obbligato a prelevare una determinata somma a titolo di IRPEF o IRPEG/IRES (ritenuta alla fonte) e versarla allo stato per conto del sostituito che puo’ essere anche la persona fisica senza P.Iva.

(*) Redditi da lavoro dipendente- R. di lavoro autonomo – R. di capitale – Redditi diversi.

Per il punto 1) sono d'accordo per il 2) assolutamente no.

Secondo me se viene la GDF e trova una situazione come hai detto ci va a nozze.

Saluti
outback
Mi sembra che Stefano non abbia compreso il senso del mio post. Prima sostiene che sono in errore (possibile sempre per tutti) poi scrive:
Il SOSTITUITO d’imposta possono essere sia i soggetti sopra elencati, sia le persone fisiche non esercenti imprese o arti e professioni.
Esattamente quanto ho detto.
cratty
QUOTE (outback @ Feb 4 2005, 07:47 PM)
Mi sembra che Stefano non abbia compreso il senso del mio post. Prima sostiene che sono in errore (possibile sempre per tutti) poi scrive:
Il SOSTITUITO d’imposta possono essere sia i soggetti sopra elencati, sia le persone fisiche non esercenti imprese o arti e professioni.
Esattamente quanto ho detto.

QUOTE

La ritenuta d'acconto viene applicata SOLO a clienti con partita IVA quindi non ai privati. Anche alle prestazioni tra professionisti NON si applica la ritenuta d'acconto in quanto il professionista per la legge tributaria NON E' SOSTITUTO D'IMPOSTA e quindi non è tenuto ad operare direttamente la ritenuta e poi versarla all'erario


Questa è la frase che a mio avviso non va assolutamente. Poi ognuno è libero di fare cio' che vuole. Ci mancherebbe.

Se una persona fisica effettua una prestazione saltuaria rilascia una attestazione in cui afferma di aver ricevuto una somma di euro ..... ed il sostituto d'imposta committente della prestazione preleva n aparte di reddito alla fonte versandolo allo stato.
Es. io lavoro in piscina insegnando nuoto la piscina sostituto d'imposta mi preleva la ritenuta e la versa con mod F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento della prestazione e non all'effettuazione ed io incasso il totale decurtato della ritenuta anche se sono persona fisica.
Inoltre le ritenute sono di 2 tipi a titolo d'acconto (non definitive poichè è un'anticipazione del tributo) e a titolo d'imposta (definitive si estingue l'obbligazione tributaria). Generalmente le ritenute operate nei confronti di persone fisiche non esercenti imprese o arti e professioni sono a titolo d'imposta quindi definitive, i redditi sui quali sono state operate ritenute a titolo d'acconto vanno dichiarati nell'Unico ai fini dell'Imposte sui redditi portando in in questa il credito d'mposta già scontato.

Ps: non volgio fare assolutamente polemica, non ne faccio e non ne ho mai fatta.
Gefry
Vi faccio un esempio....il mio caso in concreto.


Su richeista di associazioni, Aziende di soggiorno, comuni ecc. faccio delle serate in Multivisione/Diaporama e regolarizzo il tutto con la solita ritenuta d'acconto.

Ora!!!

Dopo la serata avrei la possibilita di vendere facilemente molte stampe fotografiche ma non lo ho mai fatto perche non sapevo come mettermi a posto e avevo paura di trovarmi di fornte un finanziere.

Nel mio caso se al privato assieme alla mia stampa do un semplice ricevuta del tipo:

In data io tizio e caio ricevo € 1.000 (si magari biggrin.gif ) per una stampa fotografica. mia firma

Allegando poi tale ricevuta al momento della dichiarazione dei redditi sono in regola?
Naturalmente dovrò pagare le tasse sui 1.000 € incassati.


Ciao e grazie cqe per l'interessamento.

Gerry
outback
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Anch'io non faccio polemica, assolutamente anzi probabilmente non sono stato chiaro nello scrivere. Stiamo dicendo la stessa cosa!!!!!!!!!!!! la persona fisica cui mi riferisco è IL CLIENTE non chi esegue il lavoro! ho solo specificato (esprimendomi forse in modo non appropriato) che la ritenuta d'acconto non si applica quando il rapporto è tra due professionisti persone fisiche, perchè come tu stesso hai scritto i professionisti persone fisiche NON sono sostituti d'imposta. Chiarisco , se il sottoscritto (professionista) fattura una consulenza ad un suo collega medico,notaio,avvocato pure lui professionista con IVA eccecc. NON SI APPLICA LA RITENUTA D'ACCONTO.
In conclusione poi e senza nessuna polemica ovviamente, non capisco il riferimento alle ritenute a titolo d'imposta che non fosse altro che per il loro nome non sono per l'appunto d'acconto.
aggiungo che non inserirò altri post su questo argomento perchè credo che ora la discussione non sia più di alcuna utilità alle iniziali richieste.
cordialità assoluta Mario
cratty
Sono d'accordo finiamola qui.

Saluti
Fiumana Carlo
Da quanto ho letto nessuno ha parlato della NOTULA.

La notula viene utilizzata in sostituzione della fattura ma, esclusivamente da chi non è in possesso della partita I.V.A.
In pratica è una autocertificazione datata e con numerazione progressiva annuale nella quale si dichiara che in occasione di un ben specificato lavoro occasionale si riscuote la somma lorda di € (esempio) 1200,00 di cui € 1000,00 come imponibile e, € 200,00 come I.V.A.
Se il cliente ha la partita I.V.A. è lui tenuto e responsabile al versamento dell'I.V.A. al fisco e quindi la tratterrà dal totale del pagamento all'artista fotografo.
Dall'imponibile il cliente con partita I.V.A. tratterrà anche una percentuale del 10% la quale verserà a nostro favore al fisco come acconto delle nostre tasse per questo lavoro che gli abbiamo fatto.

Se il cliente è un privato, l'I.V.A. e l'acconto delle tasse in questo caso dovremo pagarceli da soli.

Per maggiori chiarimenti consiglio di contattare un centro CAF.

Saluti Carlo.
alexdelarge77
QUOTE(Gefry @ Feb 4 2005, 05:46 PM) *

In effetti di questa possibilita ne ho sentito parlare pure io ma nessuno mi ha dato un informazione piu detaglita........forse l'unica soluzione è passare a un centro CAFF
Non credo che tutti quelli che vendono qudtri siano professionisti o lo facciano pre professione......forse lo fanno tutti sottobanco ma mi sembra strano dry.gif
Anche io vorrei vendere un po di stampe ma vorrei farlo in maniera regolare senza rischiare per 4 lire unsure.gif



siamo sulla buona strada...
la legge in questione e' la 114(non ricordo di quale anno)
che permette ad esempio ad un artigiano di vendere i propri prodotti senza dover avere partita iva o rilasciare eventuali ricevute fiscali...
conosco molti amici artigiani che in base a questa legge non hanno nessun tipo di problema...

purtoppo non sono in Italia in questo momento a fine giugno pero' appena torno mi informero' e ti daro' tutte leinformazioni in merito a tale legge....e vedrai se potra' fare a caso tuo...


un saluto

Alex

QUOTE(giodic @ Feb 4 2005, 03:41 PM) *

Ciao a tutti,

fermo restando il fatto che le risposte precedenti sono in parte sicuramente vere, prenderei in considerazione il fatto che, dato che le fotografie, se non sbaglio, sono considerate "prodotti dell'ingegno" al pari di un quadro o di un altro prodotto artigianale, potrebbero esserci delle modalità di vendita semplificate dal punto di vista fiscale (bisognerebbe informarsi sulle normative fiscali in proposito).



scusatemi volevo quotare questa risposta

siamo sulla buona strada...
la legge in questione e' la 114(non ricordo di quale anno)
che permette ad esempio ad un artigiano di vendere i propri prodotti senza dover avere partita iva o rilasciare eventuali ricevute fiscali...
conosco molti amici artigiani che in base a questa legge non hanno nessun tipo di problema...

purtoppo non sono in Italia in questo momento a fine giugno pero' appena torno mi informero' e ti daro' tutte leinformazioni in merito a tale legge....e vedrai se potra' fare a caso tuo...


un saluto
andrea.cinalli
si può certamente vendere anche se non si ha partita IVA, l'importante è che l'attività sia svolta occasionalmente. Dal punto di vista fiscale è considerato un lavoro auotonomo occasionale (redditi diversi) e in questo caso specifico si può considerare una cessione di opere dell'ingegno, in quanto trattasi di attività artistica. Per definire l'occasionalità si fa riferimento al fatto che l'attività non è svolta con regolarità e con l'intento di trarre reddito in modo principale da tale professione.
Per la dichiarazione dei redditi questi compensi di lavoro professionale si indicano in un apposito quadro previsti dalla normativa fiscale (quadro L).
Tali compensi sono soggetti a ritenuta d'acconto se svolti nei confronti di soggetti sostituti d'imposta. Se l'attività occasionale è relativa a prestazioni di lavoro autonomo, i relativi compensi nell'anno non devono superare l'importo complessivo di Euro 5.000,00, in caso contrario scatta l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e quindi il relativo versamento dei contributi.
elechem
Quanto espresso da Outback mi sembra corretto, ed è supportato anche da quanto riportato dal sito di una famosa associazione di fotografi professionisti (mi sembra che nel forum non si possano fare nomi...).

Il problema invece che mi sono posto io è quello del cumulo dei proventi riguardanti l'attività di fotografo (con partita IVA) con quelli derivanti da un rapporto di lavoro dipendente in altro settore (si, è proprio il mio caso).
Visto che ci sono gli Studi di Settore, come si regola il Fisco nel caso in cui l'attività di fotografo non sia l'attività "principale"? Si è comunque soggetti al pagamento di un "minimo" di IRPEF, contributi previdenziali, ecc., anche se, nel corso dell'anno, si è fatturato solo, ad esempio, 100 euro?

Fabio
cratty
La "notula" altro non è che una certificazione rilasciata da chi presta il servizio non ha IVA ma ritenuta d'acconto (Imposta diretta). CHi è titolare di P.IVA non puo' farla in quanto è obbligato ad emettere fattura.
Ci sono alcune deroghe per specifici contribuenti, ma non è il nostro caso, che sono esentati dall'emissione di fattura e tenuta delle scritture contabili, se non erro l'agricoltore che vende asparagi frutto del proprio lavoro, ma se lo fa in maniera diciamo industriale (attività d'impresa) allora ricade in tutti gli obblighi fiscali.
Giusto quanto detto da andrea.cinalli circa i redditi diversi.

X elechem
CHe io sappia lo studio di settore in pratica identifica il reddito minimo che un contribuente deve dichiarare in base a calcoli che il ministero ha effettuato, non puoi discostarti dal minimo o almeno puoi farlo se hai giustificazione. Se rimani sotto la soglia probabilmente una visitina te la fanno.
Per i contributi INPS c'è il minimo, se non sbaglio per il 2007 è previsto un versamento di circo 20% e l'importo preso a riferimento in caso di reddito zero è circa 13.000 Euro quindi circa 2600 euro ai fini assistenziali da versare nell'anno. Per l'INAIL la cosa credo sia diversa forse te la cavi con qualche centinaia di euro.
Saluti

Saluti
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